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L´art. 342 del Codice della crisi di impresa e dell´insolvenza non ha determinato un effetto abrogativo del reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista di cui all´art. 236-bis della Legge fallimentare

Argomento: Reati fallimentari
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 28 marzo 2024, n. 13016)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

 “[…] 1.1. Il ricorrente, […], sostiene che: l’art. 342 del […]codice della crisi di impresa e dell’insolvenza avrebbe determinato un effetto parzialmente abrogativo del reato di falsità in relazioni o attestazioni commesso dal professionista, prima descritto dall’art. 236-bis legge fall.; la specifica condotta contestata all’imputato sarebbe riconducibile alla porzione d’incriminazione eliminata; la Corte territoriale, in via preliminare rispetto alla declaratoria di prescrizione del reato, avrebbe dovuto rilevare l’effetto abrogativo e assolvere l’imputato perché il fatto non è previsto più dalla legge come reato. Occorre, pertanto, in via preliminare, analizzare i rapporti tra l’art. 236-bis legge fall e l’art. 342 […] e, in particolare, verificare se, […], la nuova norma abbia parzialmente abrogato la fattispecie prevista dalla legge fallimentare. La fattispecie di cui all’art. 236-bis legge fall. contestata all’imputato così recita: <<il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti>>. Il “nuovo” art. 342 del d.lgs. n. 14 […] punisce <<il professionista che nelle relazioni o attestazioni…espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati>>. La nuova norma, dopo l’aggettivo “rilevanti”, aggiunge le parole <<in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati>>. Proprio tale aggiunta, secondo il ricorrente, avrebbe determinato l’effetto parzialmente abrogativo. 1.2. La verifica dell’eventuale effetto parzialmente abrogativo determinato dalla novella passa, […], per la corretta interpretazione dell’art. 236-bis legge fall. e, in particolare, del termine “informazioni”, contenuto in esso. […], la giurisprudenza di merito e la dottrina maggioritaria, […], lo ponevano in correlazione con la descrizione contenutistica delle diverse attestazioni e relazioni richiamate dalla norma e assumevano che – trattando le stesse sia la [continua ..]

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